Condizioni generali di vendita

di SOPP Industrie GmbH

 

  • 1 Validità

 

(1) Tutte le forniture, i servizi e le offerte del Venditore avvengono esclusivamente sulla base delle presenti Condizioni Generali di Vendita. Esse costituiscono parte integrante di tutti i contratti che il Venditore stipula con i suoi partner contrattuali (di seguito anche "Cliente") per le forniture o i servizi da esso offerti. Esse si applicano anche a tutte le future consegne, servizi o offerte al Cliente, anche se non vengono nuovamente concordate.

(2) I termini e le condizioni del Cliente o di terzi non sono applicabili, anche se il Venditore non si oppone separatamente alla loro validità in singoli casi. Anche se il Venditore fa riferimento a una lettera che contiene o rimanda ai termini e alle condizioni del Cliente o di terzi, ciò non costituisce un accordo sulla validità di tali termini e condizioni.

 

  • 2 Offerta e stipula del contratto
     

(1) Tutte le offerte del Venditore sono soggette a modifiche e non vincolanti, a meno che non siano espressamente indicate come vincolanti o contengano un termine di accettazione specifico. Il Venditore può accettare ordini o commissioni entro 14 giorni dal ricevimento.

(2) Il rapporto giuridico tra il Venditore e il Cliente è regolato esclusivamente dal contratto di acquisto stipulato per iscritto, comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita. Questo riflette pienamente tutti gli accordi tra le parti contraenti sull'oggetto del contratto. Le promesse verbali fatte dal Venditore prima della conclusione del presente contratto non sono giuridicamente vincolanti e gli accordi verbali tra le parti contraenti saranno sostituiti dal contratto scritto, a meno che non sia espressamente indicato in ciascun caso che essi continueranno ad essere vincolanti.

(3) Le aggiunte e le modifiche ai contratti stipulati, comprese le presenti Condizioni Generali di Vendita, devono essere effettuate per iscritto per essere efficaci. Ad eccezione degli amministratori delegati o dei firmatari autorizzati, i dipendenti del Venditore non sono autorizzati a stipulare accordi verbali in deroga a quanto sopra. La trasmissione via fax è sufficiente per soddisfare il requisito della forma scritta; in caso contrario, la trasmissione tramite telecomunicazioni, in particolare via e-mail, non è sufficiente.

(4) Le informazioni fornite dal Venditore sull'oggetto della fornitura o del servizio (ad es. pesi, dimensioni, valori di utilità, capacità di carico, tolleranze e dati tecnici) e le nostre rappresentazioni delle stesse (ad es. disegni, illustrazioni e campioni) sono solo approssimative, a meno che l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto non richieda una conformità esatta. Non si tratta di caratteristiche garantite, ma di descrizioni o etichettature della fornitura o del servizio. Gli scostamenti abituali e gli scostamenti dovuti a norme di legge o a miglioramenti tecnici sono consentiti nella misura in cui non compromettono l'utilizzabilità per lo scopo previsto dal contratto.

(5) Il Venditore si riserva il diritto di proprietà e/o di copyright su tutte le offerte e i preventivi di spesa da lui presentati, nonché su disegni, illustrazioni, calcoli, opuscoli, cataloghi, modelli e altri documenti e ausili messi a disposizione del Cliente. Il Cliente non può rendere tali elementi accessibili a terzi, divulgarli, utilizzarli direttamente o tramite terzi o riprodurli senza l'espresso consenso del Venditore. Su richiesta del Venditore, il Cliente è tenuto a restituire integralmente tali articoli al Venditore o a distruggere le copie eventualmente realizzate, qualora non siano più necessari al Cliente nel corso della normale attività commerciale o qualora le trattative non portino alla conclusione di un contratto. 

 

  • 3 Prezzi e pagamenti
     

(1) I prezzi si applicano all'entità delle prestazioni e delle forniture elencate nelle conferme d'ordine. Servizi aggiuntivi o speciali saranno fatturati separatamente. I prezzi si intendono in EURO franco fabbrica, più imballaggio, IVA di legge, dazi doganali in caso di consegne all'esportazione, nonché tasse e altri oneri pubblici.

(2) Se i prezzi concordati si basano sui prezzi di listino del Venditore e la consegna deve avvenire più di quattro mesi dopo la stipula del contratto, si applicano i prezzi di listino del Venditore validi al momento della consegna (in ogni caso meno una percentuale concordata o uno sconto fisso).

(3) Gli importi delle fatture devono essere pagati entro trenta giorni senza alcuna detrazione, salvo diverso accordo scritto. La data di ricevimento da parte del Venditore è determinante per la data di pagamento. Gli assegni non saranno considerati come pagamento finché non saranno stati incassati. Se il cliente non paga entro la data di scadenza, gli importi non pagati saranno gravati da interessi a partire dalla data di scadenza pari all'8% annuo al di sopra del tasso d'interesse di base; resta impregiudicato il diritto di richiedere interessi più elevati e ulteriori danni in caso di mora.

(4) La compensazione con le contropretese del Cliente o la trattenuta dei pagamenti dovuti a tali pretese è consentita solo se le contropretese sono incontestate o sono state legalmente accertate.

(5) Il Venditore ha il diritto di eseguire o rendere le forniture o i servizi in sospeso solo dietro pagamento anticipato o prestazione di una garanzia se, dopo la stipula del contratto, viene a conoscenza di circostanze che potrebbero ridurre in modo significativo la solvibilità del Cliente e che mettono a rischio il pagamento dei crediti in sospeso del Venditore da parte del Cliente nell'ambito del rispettivo rapporto contrattuale (anche di altri singoli ordini a cui si applica lo stesso accordo quadro).

 

 

  • 4 Consegna e tempi di consegna 

 

(1) Le consegne si intendono franco fabbrica.

(2) I termini e le date per le consegne e le prestazioni promesse dal Venditore sono sempre e solo approssimativi, a meno che non sia stato espressamente promesso o concordato un termine o una data fissi. Se è stata concordata la spedizione, i termini e le date di consegna si riferiscono al momento della consegna allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati del trasporto.

(3) Il Venditore, fatti salvi i suoi diritti derivanti dall'inadempimento del Cliente, può richiedere al Cliente una proroga dei termini di consegna e di esecuzione o un rinvio delle date di consegna e di esecuzione per il periodo in cui il Cliente non adempie ai suoi obblighi contrattuali nei confronti del Venditore.

(4) Il Venditore non sarà responsabile per l'impossibilità di consegna o per i ritardi nella consegna nella misura in cui questi siano causati da forza maggiore o da altri eventi non prevedibili al momento della conclusione del contratto (ad esempio, interruzioni operative di qualsiasi tipo, difficoltà nel processo produttivo, ecc.) interruzioni di qualsiasi tipo, difficoltà nell'approvvigionamento di materiali o energia, ritardi nei trasporti, scioperi, serrate legali, carenza di manodopera, energia o materie prime, difficoltà nell'ottenere i necessari permessi ufficiali, provvedimenti ufficiali o mancate, errate o intempestive consegne da parte dei fornitori) di cui il Venditore non è responsabile. Se tali eventi rendono la consegna o la prestazione significativamente più difficile o impossibile per il Venditore e l'impedimento non è solo di natura temporanea, il Venditore avrà il diritto di recedere dal contratto. In caso di impedimenti di durata temporanea, i termini di consegna o di esecuzione saranno prorogati o le date di consegna o di esecuzione saranno posticipate della durata dell'impedimento più un ragionevole periodo di avviamento. Se il cliente non può ragionevolmente aspettarsi di accettare la consegna o la prestazione a causa del ritardo, può recedere dal contratto mediante dichiarazione scritta immediata al venditore. 

(5) Il Venditore ha il diritto di effettuare consegne parziali solo se

  • a fornitura parziale può essere utilizzata dal cliente nell'ambito dello scopo contrattuale,
  • la consegna della restante merce ordinata è garantita e
  • il Cliente non debba sostenere di conseguenza spese aggiuntive o costi supplementari significativi, a meno che il Venditore non accetti di farsi carico di tali costi.

(6) Se il Venditore non è in grado di eseguire una consegna o un servizio o se una consegna o un servizio diventa impossibile per qualsiasi motivo, la responsabilità del Venditore sarà limitata al risarcimento dei danni.

 

  • 5 Luogo di adempimento, spedizione, imballaggio, trasferimento del rischio, accettazione 

 

(1) Se non diversamente concordato, il luogo di adempimento per tutti gli obblighi derivanti dal rapporto contrattuale è il luogo in cui ha sede la Società.

(2) Le modalità di spedizione e di imballaggio sono a discrezione del Venditore.

(3) Il rischio passa al Cliente al più tardi al momento della consegna dell'oggetto della fornitura (per cui è determinante l'inizio del processo di carico) allo spedizioniere, al vettore o ad altri terzi incaricati della spedizione. Ciò vale anche in caso di consegne parziali o se il venditore ha assunto altri servizi (ad es. spedizione o installazione). Se la spedizione o la consegna è ritardata a causa di una circostanza di cui il Cliente è responsabile, il rischio passa al Cliente dal giorno in cui l'oggetto della consegna è pronto per la spedizione e il Venditore ne ha dato comunicazione al Cliente.

(4) I costi di stoccaggio dopo il trasferimento del rischio sono a carico del Cliente. In caso di immagazzinamento da parte del Venditore, le spese di immagazzinamento ammontano allo 0,25% dell'importo della fattura degli oggetti di fornitura da immagazzinare per ogni settimana trascorsa. Resta riservata l'affermazione e la prova di ulteriori o minori spese di magazzinaggio.

(5) Il Venditore assicura la spedizione contro il furto, la rottura, il trasporto, i danni da incendio e da acqua o altri rischi assicurabili solo su espressa richiesta del Cliente e a spese di quest'ultimo.

 

(6) Se il collaudo deve avvenire, l'oggetto acquistato si considera accettato quando

  • la consegna e, se il venditore deve anche l'installazione, l'installazione è stata completata,
  • il Venditore ha informato il Cliente di ciò con riferimento alla finzione di accettazione ai sensi del presente § 5 (6) e ha richiesto l'accettazione,
  • sono trascorsi dodici giorni lavorativi dalla consegna o dall'installazione o il Cliente ha iniziato a utilizzare l'articolo acquistato e in questo caso sono trascorsi sei giorni lavorativi dalla consegna o dall'installazione, e
  • il Cliente non abbia accettato la merce entro tale termine per un motivo diverso da un difetto notificato al venditore che renda impossibile o pregiudichi in modo significativo l'uso della merce acquistata.

 

  • 6 Garanzia, difetti di materiale

 

(1) Il periodo di garanzia è di un anno dalla consegna o, se è richiesto il collaudo, dall'accettazione.

(2) Gli articoli consegnati devono essere accuratamente controllati subito dopo la consegna al cliente o al terzo da lui designato. Si considerano approvati se il Venditore non ha ricevuto una comunicazione scritta di difetti evidenti o di altri difetti riconoscibili durante un'ispezione immediata e accurata entro sette giorni lavorativi dalla consegna dell'oggetto della fornitura o altrimenti entro sette giorni lavorativi dalla scoperta del difetto o da un momento precedente in cui il difetto era riconoscibile dal Cliente durante il normale utilizzo dell'oggetto della fornitura senza un'ispezione più accurata, secondo le modalità sopra indicate. Su richiesta del Venditore, l'oggetto della fornitura rifiutato dovrà essere restituito al Venditore in porto franco. In caso di reclamo giustificato, il Venditore rimborserà i costi del percorso di spedizione più favorevole; ciò non si applica se i costi aumentano perché l'oggetto della fornitura si trova in un luogo diverso da quello di utilizzo previsto.

(3) In caso di difetti materiali degli oggetti consegnati, il Venditore sarà inizialmente obbligato e autorizzato a eliminare il difetto o a effettuare una consegna sostitutiva a sua discrezione entro un periodo di tempo ragionevole. In caso di fallimento, ossia di impossibilità, irragionevolezza, rifiuto o ritardo irragionevole della riparazione o della consegna sostitutiva, il cliente può recedere dal contratto o ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto.

(4) Se il difetto è dovuto a una colpa del venditore, il cliente può chiedere il risarcimento dei danni alle condizioni specificate nel paragrafo 8.

(5) In caso di difetti di articoli di altri produttori a cui il Venditore non può porre rimedio per motivi di diritto di licenza o per motivi di fatto, il Venditore farà valere, a sua discrezione, i propri diritti di garanzia nei confronti dei produttori e dei fornitori per conto del Cliente o li cederà al Cliente. I diritti di garanzia nei confronti del Venditore per tali difetti sussistono solo alle altre condizioni e in conformità alle presenti Condizioni Generali di Vendita, se l'applicazione legale dei suddetti diritti nei confronti del produttore e del fornitore non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa di insolvenza. Per la durata della controversia legale, il termine di prescrizione per i relativi diritti di garanzia del Cliente nei confronti del Venditore sarà sospeso.

(6) La garanzia decade se il Cliente modifica l'oggetto della fornitura o lo fa modificare da terzi senza il consenso del Venditore e ciò rende impossibile o irragionevolmente difficile eliminare il difetto. In ogni caso, il Cliente dovrà sostenere i costi aggiuntivi per eliminare il difetto risultante dalla modifica.

(7) Qualsiasi consegna di articoli usati concordata con il cliente in singoli casi sarà effettuata con l'esclusione di qualsiasi garanzia per difetti materiali.

 

 

  • 7 Diritti di proprietà

 

(1) Il Venditore garantisce, ai sensi del presente § 7, che l'oggetto della fornitura è esente da diritti di proprietà industriale o d'autore di terzi. Ciascuna parte contraente è tenuta a informare immediatamente per iscritto l'altra parte contraente nel caso in cui vengano avanzate pretese nei suoi confronti a causa della violazione di tali diritti.

(2) Nel caso in cui l'oggetto della fornitura violi un diritto di proprietà industriale o un diritto d'autore di terzi, il Venditore dovrà, a propria discrezione e a proprie spese, modificare o sostituire l'oggetto della fornitura in modo tale che i diritti di terzi non vengano più violati, ma l'oggetto della fornitura continui a svolgere le funzioni concordate contrattualmente, oppure procurare il diritto di utilizzo al Cliente stipulando un contratto di licenza. Se non riesce a farlo entro un termine ragionevole, il cliente ha il diritto di recedere dal contratto o di ridurre adeguatamente il prezzo di acquisto. Eventuali richieste di risarcimento danni da parte del cliente sono soggette alle limitazioni di cui al § 8 delle presenti Condizioni Generali di Vendita.

(3) In caso di violazione di diritti da parte di prodotti di altri produttori forniti dal Venditore, quest'ultimo, a sua discrezione, farà valere i propri diritti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte per conto del Cliente o li cederà al Cliente. In tali casi, i crediti nei confronti del Venditore sussisteranno ai sensi del presente § 7 solo se l'esecuzione giudiziaria dei suddetti crediti nei confronti dei produttori e dei fornitori a monte non ha avuto successo o è inutile, ad esempio a causa dell'insolvenza.

 

 

  • 8 Responsabilità per danni dovuti a colpa

 

(1) La responsabilità del Venditore per i danni, indipendentemente dai motivi giuridici, in particolare a causa di impossibilità, ritardo, consegna difettosa o errata, violazione del contratto, violazione degli obblighi durante le trattative contrattuali e azioni non autorizzate, sarà limitata ai sensi del presente § 8 nella misura in cui si tratti di colpa.

(2) Il Venditore non è responsabile in caso di semplice negligenza da parte dei suoi organi, rappresentanti legali, dipendenti o altri agenti ausiliari, a meno che non si tratti di una violazione di obblighi contrattuali rilevanti. Per obblighi contrattuali sostanziali si intende l'obbligo di consegnare e installare tempestivamente l'oggetto della fornitura privo di difetti materiali, nonché l'obbligo di fornire consulenza, protezione e cura che hanno lo scopo di consentire al cliente di utilizzare l'oggetto della fornitura in conformità al contratto o che hanno lo scopo di proteggere la vita e l'incolumità del personale del cliente o di proteggere la proprietà del cliente da danni significativi.

(3) Nella misura in cui il Venditore è responsabile per i danni ai sensi del § 8 (2), tale responsabilità è limitata ai danni che il Venditore ha previsto come possibile conseguenza di una violazione del contratto al momento della conclusione del contratto o che avrebbe dovuto prevedere se avesse esercitato la dovuta attenzione. Anche i danni indiretti e i danni conseguenti derivanti da difetti dell'oggetto della fornitura sono risarcibili solo se tali danni sono tipicamente prevedibili quando l'oggetto della fornitura viene utilizzato come previsto.

(4) In caso di responsabilità per semplice negligenza, l'obbligo del Venditore di risarcire i danni alle cose e le ulteriori perdite economiche che ne derivano è limitato a un importo di 150.000,00 EUR per sinistro, in base alla somma assicurata in corso di validità dalla sua assicurazione per la responsabilità civile del prodotto o dall'assicurazione per la responsabilità civile), anche se ciò comporta una violazione di obblighi contrattuali sostanziali.

(5) Le esclusioni e le limitazioni di responsabilità di cui sopra si applicano nella stessa misura a favore degli organi esecutivi, dei rappresentanti legali, dei dipendenti e di altri agenti ausiliari del Venditore.

(6) Qualora il Venditore fornisca informazioni tecniche o agisca in qualità di consulente e tali informazioni o consulenze non rientrino nell'ambito dei servizi contrattualmente previsti a carico del Venditore, ciò avviene a titolo gratuito e con esclusione di qualsiasi responsabilità.

(7) Le limitazioni di cui al presente articolo 8 non si applicano alla responsabilità del Venditore per comportamento intenzionale, per caratteristiche garantite, per lesioni alla vita, al corpo o alla salute o ai sensi della legge sulla responsabilità del prodotto.

 

  • 9 Mantenimento del titolo

 

(1) Il venditore conserva la proprietà dell'oggetto acquistato fino al ricevimento di tutti i pagamenti relativi al contratto di fornitura. In caso di comportamento contrario al contratto da parte del cliente, in particolare in caso di ritardo nel pagamento, avremo il diritto di ritirare l'articolo acquistato. Il ritiro dell'articolo acquistato costituisce una risoluzione del contratto. Dopo aver ripreso l'articolo acquistato, saremo autorizzati a venderlo; il ricavato della vendita sarà compensato con i debiti del cliente - al netto di ragionevoli costi di vendita.

(2) Il cliente è tenuto a trattare l'oggetto acquistato con cura; in particolare, è tenuto ad assicurarlo adeguatamente a proprie spese contro incendio, danni da acqua e furto al valore di sostituzione. Se sono necessari interventi di manutenzione e ispezione, il cliente è tenuto a eseguirli tempestivamente e a proprie spese.

(3) In caso di sequestro o di altri interventi da parte di terzi, il cliente deve informarci immediatamente per iscritto affinché possiamo intentare una causa ai sensi del § 771 ZPO (Codice di procedura civile tedesco). Se il terzo non è in grado di rimborsarci le spese giudiziarie ed extragiudiziarie di un'azione ai sensi del § 771 ZPO, il cliente sarà responsabile della perdita da noi subita.

(4) Il cliente ha il diritto di rivendere l'articolo acquistato nell'ambito della normale attività commerciale; tuttavia ci cede tutti i crediti per l'ammontare dell'importo finale della fattura (IVA inclusa) del nostro credito che gli derivano dalla rivendita nei confronti dei suoi clienti o di terzi, indipendentemente dal fatto che l'articolo acquistato sia stato rivenduto senza o dopo la lavorazione. Il cliente rimane autorizzato a riscuotere tale credito anche dopo la cessione. La nostra autorizzazione a riscuotere il credito rimane inalterata. Tuttavia, ci impegniamo a non riscuotere il credito finché il cliente adempie ai suoi obblighi di pagamento con i proventi incassati, non è in mora e, in particolare, non è stata presentata alcuna richiesta di apertura di una procedura di insolvenza e i pagamenti non sono stati sospesi. In tal caso, tuttavia, possiamo esigere che il cliente ci comunichi i crediti ceduti e i relativi debitori, fornisca tutte le informazioni necessarie per la riscossione, consegni i relativi documenti e informi i debitori (terzi) della cessione.

(5) L'elaborazione o la rimodulazione dell'oggetto della vendita da parte del cliente avviene sempre per nostro conto. Se l'oggetto di vendita viene elaborato con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiamo la comproprietà del nuovo oggetto nel rapporto tra il valore dell'oggetto di vendita (importo finale della fattura, IVA inclusa) e gli altri oggetti elaborati al momento dell'elaborazione. Per tutti gli altri aspetti, all'articolo creato dalla lavorazione si applica lo stesso principio dell'articolo acquistato consegnato con riserva di proprietà.

(6) Se l'oggetto acquistato viene mescolato in modo indissolubile con altri oggetti non di nostra proprietà, acquisiremo la comproprietà del nuovo oggetto in proporzione al valore dell'oggetto acquistato (importo finale della fattura, IVA inclusa) rispetto agli altri oggetti mescolati al momento della mescolanza. Se la miscelazione avviene in modo tale che l'articolo del cliente debba essere considerato l'articolo principale, si concorda che il cliente ci trasferisca la comproprietà su base proporzionale. Il cliente manterrà per noi la proprietà esclusiva o la comproprietà così creata.

(7) Il cliente ci cede anche i crediti a garanzia dei nostri crediti nei suoi confronti che sorgono nei confronti di terzi a causa della combinazione dell'oggetto acquistato con un bene.

(8) Ci impegniamo a svincolare le garanzie a noi spettanti su richiesta del cliente, nella misura in cui il valore realizzabile delle nostre garanzie superi di oltre il 10% i crediti da garantire; la scelta delle garanzie da svincolare è di nostra competenza.

 

  • 10 Disposizioni finali

 

(1) Il foro competente per eventuali controversie derivanti dal rapporto commerciale tra il Venditore e il Cliente è la sede legale del Venditore. La presente disposizione non pregiudica le disposizioni di legge obbligatorie in materia di foro esclusivo.

(2) Il rapporto tra il Venditore e il Cliente sarà regolato esclusivamente dalle leggi della Repubblica Federale Tedesca. Non si applica la Convenzione delle Nazioni Unite sui contratti di vendita internazionale di beni mobili dell'11 aprile 1980 (CISG).